
Ordine degli Avvocati di Trento
Referenti GiPro: Pagnotta Maria Stella e Stefania BusattiChi è l’Avvocato
L’Avvocato è un professionista che svolge attività giudiziarie (difesa e rappresentanza in giudizio) e stragiudiziale (consulenze, stesura di pareri, arbitrati, redazione di contratti particolarmente complessi). La finalità di entrambe le attività consiste nella tutela di posizioni soggettive (diritti soggettivi) del cliente. Al fine di sostenere la sussistenza di queste posizioni soggettive occore conoscere, interpretare ed applicare al caso di specie le norme giuridiche esistenti.
La professione di Avvocato è oggi regolamentata dalla Legge 31 dicembre 2012, n.247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, entrata in vigore il 2 febbraio 2013. Il Decreto Ministeriale 17 marzo n.70 regolamenta la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense.
Al laureato in giurisprudenza e nelle discipline giuridiche si offrono molteplici opportunità professionali cui accedere in rapporto alle sue propensioni personali.
Si possono distinguere diverse specializzazioni tra le quali, in via esemplificativa:
– diritto civile: l’insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati. Comprende materie dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile;
– diritto penale: quel complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti;
– diritto amministrativo: è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini (detti privati nella terminologia pubblicistica ed amministrativistica);
– diritto internazionale: chiamato anche “diritto delle genti”, si riferisce a quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale.
La tabella A del “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di Avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n.247”, prevede, quali ulteriori specializzazioni: “diritto delle persone e della famiglia; diritto della responsabilità civile; diritti reali, condominio e locazioni, diritto dell’ambiente, diritto industriale e della proprietà intellettuale, diritto commerciale e della concorrenza, diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, diritto bancario e finanziario, diritto tributario, diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale, diritto dell’Unione Europea”.
Il naturale punto d’arrivo del giurista consiste tradizionalmente nell’esercizio della libera professione legale, come libero professionista con un proprio studio, in uno associato o in una società tra professionisti. Il giurista può peraltro anche decidere di intraprendere la strada della pubblica amministrazione, mediante concorso pubblico, o di entrare nel mondo delle aziende private e della consulenza (mondo bancario, assicurativo, aree commerciali, gestione del personale, marketing, aziendale, etc.), investire le proprie risorse nella carriera diplomatica e nelle organizzazioni internazionali piuttosto che dedicarsi all’insegnamento o fare carriera universitaria o proseguire gli studi nella magistratura o nel notariato.
Come si diventa Avvocato
Per essere abilitati all’esercizio della professione di Avvocato in Italia (salve le disposizioni di convenzioni internazionali) sono necessarie le seguenti condizioni:
– essere in possesso di una laurea Magistrale quinquennale in Giurisprudenza;
– avere sostenuto e documentato 18 mesi di tirocinio presso lo studio di un Avvocato abilitato oppure anche presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico per non più di dodici mesi (il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato del libero Foro iscritto nell’Albo ordinario). Il tirocinio può essere svolto anche in un altro paese dell’Unione Europea per non più di 6 mesi presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di Avvocato abilitati all’esercizio della professione. È prevista altresì la possibilità di svolgere la pratica per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea da parte degli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso per il conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza oltre alla possibilità di sostituire parte della pratica forense frequentando una scuola di specializzazione per le professioni forensi;
– avere ottenuto l’abilitazione alla professione forense che consiste nel superamento dell’esame di Stato che è indetto annualmente dal Ministero della Giustizia. L’esame consiste in tre prove scritte (un parere in materia civile, un parere in materia penale, un atto giuridico) e un esame orale;
– essere iscritti all’Albo dell’Ordine, con giuramento reso dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Ad oggi è prevista la possibilità di ottenere il titolo di Avvocato specialista in determinate aree con appositi corsi di specializzazione.
Per arrivare ad essere Avvocato ecclesiastico occorre la laurea in diritto canonico di una Pontificia Università, frequentando un tirocinio di tre anni presso la Rota Romana e superare l’esame di abilitazione. L’Avvocato è tenuto a rispettare il Codice deontologico ed aggiornarsi costantemente con l’obbligo di formazione continua.
Presentazione dell’Ordine
L’Ordine degli Avvocati, regolato dalla Legge 31 dicembre 2012, n.247, è un ente pubblico non economico la cui iscrizione è obbligatoria per esercitare la libera professione.
Compiti e prerogative del Consiglio sono:
– la tutela della professione e la sua promozione nella società;
– il rafforzamento della cultura professionale, sia al proprio interno sia nei confronti della cittadinanza; – sovraintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
– vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale tramite la trasmissione degli atti relativi a ogni violazione di norme deontologiche al Consiglio Distrettuale di Disciplina;
– eseguire il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale; – la cura, la tenuta e l’aggiornamento degli albi, elenchi e registri;
– il presidio delle elezioni dei suoi rappresentanti e la cura dell’amministrazione;
– promuove convegni, organizza o patrocina corsi di aggiornamento professionale per i propri iscritti e corsi di preparazione per l’esame di Stato per i praticanti Avvocati.
In Trentino sono presenti l’Ordine degli Avvocati di Rovereto e l’Ordine degli Avvocati di Trento che, insieme all’Ordine degli Avvocati di Bolzano, costituiscono gli Ordini del Distretto della Corte di Appello di Trento. Gli Ordini del Distretto fanno parte anche dell’Unione Triveneta degli Avvocati, istituita al fine di condividere e coordinare in maniera efficiente le iniziative degli Ordini aderenti. Il Consiglio Nazionale Forense è il massimo organo istituzionale dell’Avvocatura ed è composto da Avvocati eletti da ciascun distretto di Corte di Appello.
Il 7 ottobre 2016, durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense, è stato costituito l’Organismo Congressuale Forense, quale organismo preposto ex art.39 L.247/2012 ad attuare i deliberati del Congresso Nazionale Forense. L’OCF è l’organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura ed è composto da delegati eletti nei singoli Ordini Circondariali.
L’Avvocato deve iscriversi nell’albo del circondariato del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.

Ordine degli Avvocati di Rovereto
Referenti GiPro: Doris Tomasini e Costantino SartoriChi è l’Avvocato
L’Avvocato è un professionista che svolge attività giudiziarie (difesa e rappresentanza in giudizio) e stragiudiziale (consulenze, stesura di pareri, arbitrati, redazione di contratti particolarmente complessi). La finalità di entrambe le attività consiste nella tutela di posizioni soggettive (diritti soggettivi) del cliente. Al fine di sostenere la sussistenza di queste posizioni soggettive occore conoscere, interpretare ed applicare al caso di specie le norme giuridiche esistenti.
La professione di Avvocato è oggi regolamentata dalla Legge 31 dicembre 2012, n.247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, entrata in vigore il 2 febbraio 2013. Il Decreto Ministeriale 17 marzo n.70 regolamenta la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense.
Al laureato in giurisprudenza e nelle discipline giuridiche si offrono molteplici opportunità professionali cui accedere in rapporto alle sue propensioni personali.
Si possono distinguere diverse specializzazioni tra le quali, in via esemplificativa:
– diritto civile: l’insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati. Comprende materie dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile;
– diritto penale: quel complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti;
– diritto amministrativo: è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini (detti privati nella terminologia pubblicistica ed amministrativistica);
– diritto internazionale: chiamato anche “diritto delle genti”, si riferisce a quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale.
La tabella A del “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di Avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n.247”, prevede, quali ulteriori specializzazioni: “diritto delle persone e della famiglia; diritto della responsabilità civile; diritti reali, condominio e locazioni, diritto dell’ambiente, diritto industriale e della proprietà intellettuale, diritto commerciale e della concorrenza, diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, diritto bancario e finanziario, diritto tributario, diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale, diritto dell’Unione Europea”.
Il naturale punto d’arrivo del giurista consiste tradizionalmente nell’esercizio della libera professione legale, come libero professionista con un proprio studio, in uno associato o in una società tra professionisti. Il giurista può peraltro anche decidere di intraprendere la strada della pubblica amministrazione, mediante concorso pubblico, o di entrare nel mondo delle aziende private e della consulenza (mondo bancario, assicurativo, aree commerciali, gestione del personale, marketing, aziendale, etc.), investire le proprie risorse nella carriera diplomatica e nelle organizzazioni internazionali piuttosto che dedicarsi all’insegnamento o fare carriera universitaria o proseguire gli studi nella magistratura o nel notariato.
Come si diventa Avvocato
Per essere abilitati all’esercizio della professione di Avvocato in Italia (salve le disposizioni di convenzioni internazionali) sono necessarie le seguenti condizioni:
– essere in possesso di una laurea Magistrale quinquennale in Giurisprudenza;
– avere sostenuto e documentato 18 mesi di tirocinio presso lo studio di un Avvocato abilitato oppure anche presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico per non più di dodici mesi (il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato del libero Foro iscritto nell’Albo ordinario). Il tirocinio può essere svolto anche in un altro paese dell’Unione Europea per non più di 6 mesi presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di Avvocato abilitati all’esercizio della professione. È prevista altresì la possibilità di svolgere la pratica per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea da parte degli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso per il conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza oltre alla possibilità di sostituire parte della pratica forense frequentando una scuola di specializzazione per le professioni forensi;
– avere ottenuto l’abilitazione alla professione forense che consiste nel superamento dell’esame di Stato che è indetto annualmente dal Ministero della Giustizia. L’esame consiste in tre prove scritte (un parere in materia civile, un parere in materia penale, un atto giuridico) e un esame orale;
– essere iscritti all’Albo dell’Ordine, con giuramento reso dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Ad oggi è prevista la possibilità di ottenere il titolo di Avvocato specialista in determinate aree con appositi corsi di specializzazione.
Per arrivare ad essere Avvocato ecclesiastico occorre la laurea in diritto canonico di una Pontificia Università, frequentando un tirocinio di tre anni presso la Rota Romana e superare l’esame di abilitazione. L’Avvocato è tenuto a rispettare il Codice deontologico ed aggiornarsi costantemente con l’obbligo di formazione continua.
Presentazione dell’Ordine
L’Ordine degli Avvocati, regolato dalla Legge 31 dicembre 2012, n.247, è un ente pubblico non economico la cui iscrizione è obbligatoria per esercitare la libera professione.
Compiti e prerogative del Consiglio sono:
– la tutela della professione e la sua promozione nella società;
– il rafforzamento della cultura professionale, sia al proprio interno sia nei confronti della cittadinanza; – sovraintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
– vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale tramite la trasmissione degli atti relativi a ogni violazione di norme deontologiche al Consiglio Distrettuale di Disciplina;
– eseguire il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale; – la cura, la tenuta e l’aggiornamento degli albi, elenchi e registri;
– il presidio delle elezioni dei suoi rappresentanti e la cura dell’amministrazione;
– promuove convegni, organizza o patrocina corsi di aggiornamento professionale per i propri iscritti e corsi di preparazione per l’esame di Stato per i praticanti Avvocati.
In Trentino sono presenti l’Ordine degli Avvocati di Rovereto e l’Ordine degli Avvocati di Trento che, insieme all’Ordine degli Avvocati di Bolzano, costituiscono gli Ordini del Distretto della Corte di Appello di Trento. Gli Ordini del Distretto fanno parte anche dell’Unione Triveneta degli Avvocati, istituita al fine di condividere e coordinare in maniera efficiente le iniziative degli Ordini aderenti. Il Consiglio Nazionale Forense è il massimo organo istituzionale dell’Avvocatura ed è composto da Avvocati eletti da ciascun distretto di Corte di Appello.
Il 7 ottobre 2016, durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense, è stato costituito l’Organismo Congressuale Forense, quale organismo preposto ex art.39 L.247/2012 ad attuare i deliberati del Congresso Nazionale Forense. L’OCF è l’organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura ed è composto da delegati eletti nei singoli Ordini Circondariali.
L’Avvocato deve iscriversi nell’albo del circondariato del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto
Referenti Gi.Pro: Silvia Anesi e Samuel HausbergherChi sono i dottori commercialisti e gli esperti contabili
Al dottore commercialista (sezione A dell’albo) e all’esperto contabile (sezione B) è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto di impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
I principali compiti attribuiti ai dottori commercialisti sono riassumibili in:
– revisione ed attestazione dei bilanci;
– valutazione di azienda;
– assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria; – curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure concorsuali;
– funzioni di sindaco, di ispettore e di amministratore giudiziario, etc.;
– tutti i compiti attribuiti agli esperti contabili.
Agli iscritti della sezione B – esperti contabili – sono delegate, principalmente:
– la tenuta della contabilità;
– la elaborazione delle dichiarazioni fiscali e gli adempimenti tributari.
Il D.lgs 139/2005 all’art.1 definisce analiticamente l’oggetto della professione, che richiede una aggiornata conoscenza, anche a livello comunitario, di tutta la materia fiscale, tributaria, economico- giuridica e amministrativa e una costante formazione di qualità. L’attività generalmente viene esercitata come libero professionista in uno studio proprio o associato, tuttavia può essere svolta anche come lavoratore dipendente in aziende, banche, studi o enti sia pubblici che privati. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico.
Come si diventa commercialista ed esperto contabile
Per poter esercitare queste professioni è necessario essere iscritti all’Albo che consta di due Sezioni:
– Sezione A – Dottori Commercialisti;
– Sezione B – Esperti Contabili.
Per l’iscrizione nella sezione A è necessario:
– essere in possesso di una laurea magistrale della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia) o della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali);
– effettuare un tirocinio di 18 mesi presso un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno 5 anni;
– avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.
Per l’iscrizione nella sezione B è necessario:
– essere in possesso di una laurea di primo livello della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale) o della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche);
– effettuare un tirocinio di 18 mesi presso un dottore commercialista o un esperto contabile iscritto all’albo da almeno 5 anni;
– aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
A seguito dell’unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nella sezione A sono iscritti, di diritto, coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e al collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Presentazione dell’ordine
L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto, costituitosi nel 1948, è un ente pubblico non economico che, da gennaio 2008, si è unificato con il previgente Collegio dei Ragionieri, costituendo l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria per esercitare le professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
Le sue principali funzioni sono:
– la tutela della professione e la sua promozione nella società;
– il rafforzamento della cultura professionale;
– la cura dell’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
– vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale, per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali;
– la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo professionale e del registro dei tirocinanti;
– verificare le cause di incompatibilità con l’esercizio della professione;
– formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della Pubblica Amministrazione. L’Ordine, inoltre, ha facoltà di promuovere e organizzare la Formazione Professionale continua ed obbligatoria e la preparazione dei praticanti all’esame di Stato.

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Referenti Gi.Pro: Artidoro Paglia e Matilde Dell'UomoChi è il consulente del lavoro
Il Consulente del Lavoro è un professionista che si occupa di amministrazione aziendale a 360°: dalla gestione delle risorse umane alla pianificazione strategica dell’attività imprenditoriale, passando per la gestione di tutti gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro ed alla fiscalità d’impresa. In linea con un mercato del lavoro moderno e flessibile, il Consulente del Lavoro negli ultimi anni ha conosciuto una grande espansione nell’esercizio delle sue funzioni. Si tratta di una professione in grado di offrire sbocchi lavorativi numerosi e sempre nuovi ai giovani laureati interessati a costruirsi una carriera dinamica e in grado di assicurare un futuro di benessere.
Funzioni e competenze
- Gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali del rapporto di lavoro
- Piani previdenziali e di welfare
- Selezione, formazione e gestione del personale. Attuazione delle politiche attive del lavoro
- Consulenza tecnica d’ufficio e di parte
- Igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro
- Gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione dei redditi
- Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali e in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria
- Lotta al riciclaggio
- Elaborazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali
- Asseverazione conformità retributiva e contrattuale del rapporto di lavoro
- Mediazione civile e commerciale
- Gestione e controllo crisi d’impresa
Come si diventa consulente del lavoro
LA LAUREA
Il titolo di studio richiesto per diventare Consulente del Lavoro è la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti dei dipartimenti di giurisprudenza, economia, scienze politiche, oppure il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro.
LA PRATICA
Oltre alla laurea è richiesto un periodo di 18 mesi di praticantato, di cui 6 anche durante gli studi, presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro iscritto all’Albo da almeno 5 anni.
L’ABILITAZIONE
Per poter esercitare la professione è necessario superare un esame di Stato che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico, commerciale e societario, ordinamento professionale e deontologia. La verifica si svolge una volta l’anno e il relativo bando con le date è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Superato l’esame di Stato, è necessario iscriversi all’Albo tenuto presso il Consiglio territoriale dell’Ordine della provincia di appartenenza.
Presentazione dell’ordine
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro, istituito con Legge 11/01/1979 n.12, è un ente pubblico non economico la cui iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione.
Le sue principali funzioni sono:
– la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo professionale;
– la vigilanza per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro;
– predispone i fascicoli da trasmettere al Consiglio di Disciplina Territoriale costituito presso il CPO per l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
– la cura del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale, a questo scopo l’Ordine ha facoltà di coordinare e predisporre corsi per la preparazione dei praticanti all’esame di Stato e corsi per l’aggiornamento e la formazione continua per i propri iscritti.

Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto
Referenti Gi.Pro: Francesca Milardi e Luigi RivieccioChi è il notaio
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui, ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali). L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale), e come tale ha una particolare efficacia legale.
Quello che il notaio attesta nell’atto notarile (es.: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La Legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza.
Per Legge il notaio:
– indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto;
– ha il dovere di orientare le parti nella scelta tra gli atti e le clausole che è possibile utilizzare per realizzare nel modo più completo lo scopo pratico che le parti si propongono, adeguandolo però alle norme imperative di Legge. Il notaio, non può mai fare l’interesse di una delle parti a danno di altre; – può svolgere attività di consulenza mediante la quale può anche influire sulla volontà delle parti, indirizzandola verso un risultato pratico diverso da quello inizialmente voluto, se lo ritenga opportuno.
Gli atti notarili possono essere “atti pubblici”, redatti dal notaio personalmente o “scritture private autenticate”, in questo caso il notaio ne dichiara l’autenticità dopo averne accertato la conformità alla Legge e la volontà delle parti.
Il notaio oltre alla sottoscrizione dell’atto deve provvedere agli adempimenti a cui è obbligato per Legge o per incarico ricevuto dalle parti, ad esempio: trascrizioni nei registri immobiliari, iscrizioni nei libri fondiari, nel registro delle successioni, iscrizioni ipotecarie, ecc.
Il notaio svolge la sua attività sia come pubblico ufficiale che come libero professionista.
Come si diventa notaio
Si consegue la nomina a notaio superando un concorso pubblico nazionale bandito dal Ministero della Giustizia.
Gli aspiranti devono:
– essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della Legge 11 luglio 2002 n.148;
– aver conseguito un periodo di praticantato di 18 mesi presso un notaio, di cui almeno un anno continuativamente dopo la laurea, con la possibilità di anticipare per un massimo di 6 mesi l’iscrizione già nell’ultimo anno di laurea (cfr. art. 1 D.lgs. 24 aprile 2006, n.166);
Il periodo di pratica si deve comunque completare entro 30 mesi dall’iscrizione.
Per le categorie dei funzionari dell’ordine giudiziario in servizio da almeno un anno, e degli avvocati in esercizio da almeno un anno, è sufficiente la pratica per un periodo continuativo di 8 mesi come disposto dal D.lgs. 24 aprile 2006, n.166.
Come disposto dagli art. 6 e 7 del D.lgs. 166/2006 l’esame verte in due prove:
– un esame scritto, suddiviso in tre prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale;
– un esame orale costituito da tre prove sui seguenti gruppi di materie: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio del notaio;
– disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
– disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
La nomina a notaio, con relativa assegnazione della sede, avviene con decreto del Direttore della giustizia civile del Ministero della giustizia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Presentazione del Consiglio
Il Consiglio Distrettuale Notarile in riferimento alla Legge n.577 del 3 agosto 1949 è un ente pubblico non economico. L’iscrizione al relativo Albo professionale è obbligatoria per esercitare la professione. I suoi compiti principali riguardano:
– la vigilanza alla conservazione del decoro dell’esercizio della professione, nella condotta dei notai, nell’esatta osservazione dei loro doveri;
– la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo professionale.
Il Presidente del Consiglio (oltre che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del Circondario ove aveva sede il notaio al momento del fatto e il Capo dell’Archivio Notarile territorialmente competente) può aprire il procedimento disciplinare a carico del notaio responsabile di avere commesso un illecito disciplinare.

Ordine dei Giornalisti
Referente Gi.Pro: Marco MazzuranaChi è il giornalista
Il giornalista è il professionista che con attività tipicamente intellettuale svolge la funzione di mediatore fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso. La sua funzione è quella di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in funzione dei destinatari dell’informazione attraverso il mezzo (quotidiano, periodico, radio, televisione, sito internet, pagina social) avvalendosi della propria capacità professionale ed elaborandolo attraverso la propria sensibilità, formazione culturale e ideologica.
Generalmente è specializzato in uno o più settori (per esempio estero, cronaca, sport, politica, cultura, ecc…) a seconda della preparazione e degli interessi personali.
Si possono distinguere diverse tipologie di giornalisti come quello della carta stampata, quello televisivo, quello radiofonico, quello di testata elettronica e quello di agenzia.
Le competenze del giornalista riguardano fondamentalmente saper scrivere ed esprimersi correttamente e in maniera scorrevole. Lavora a stretto contatto con altri professionisti quali redattori, grafici, fotografi, tecnici, registi, ecc… e ha orari estremamente flessibili.
Ha una spiccata curiosità e flessibilità nell’approccio ai problemi, nonchè grande capacità di analisi e valutazione critica. Possiede una buona cultura generale, indirizzata ai temi da lui seguiti, conosce i principali programmi di videoscrittura e di impaginazione.
Sempre più fondamentale è la conoscenza del mondo dei social e la conoscenza approfondita di una o più lingue straniere.
L’attività del giornalista può essere svolta come libero professionista, vendendo i propri articoli e servizi, oppure come dipendente o collaboratore di un periodico, quotidiano, radio, televisione, di un’agenzia editoriale o di siti web.
Come si diventa giornalista
Il giornalista può svolgere la sua attività in forma esclusiva e continuativa oppure in maniera non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi. A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell’albo in due elenchi: professionisti e pubblicisti.
Per diventare giornalista professionista e iscriversi all’albo è necessario:
– avere svolto 18 mesi di praticantato in una redazione e frequentato uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche “a distanza”, della durata minima di 45 ore, promossi dal consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell’Ordine. In alternativa, aver frequentato, per un biennio una delle scuole di giornalismo o un master post-laurea riconsciuto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; – superare l’esame di idoneità professionale.
Per diventare giornalista pubblicista e iscriversi al relativo albo à necessario:
– aver svolto un’attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni.
Presentazione dell’Ordine
L’Ordine dei giornalisti, regolato con Legge 3 febbraio 1963 n.69, è un ente pubblico non economico la cui iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione.
L’Ordine svolge molteplici e importanti funzioni fra cui:
– la tutela della professione e dei fruitori delle informazioni, ponendo attenzione al rafforzamento della cultura professionale sia nel proprio interno che nei confronti della cittadinanza;
– la cura dell’osservanza della Legge e la vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale;
– provvede a sanzionare gli iscritti che dovessero violare le norme etiche del codice deontologico e degli accordi sottoscritti (la Carta informazione e pubblicità, la Carta di Treviso, la Carta dei doveri del giornalista, la Carta informazione e sondaggi, la Carta dei doveri dell’informazione economica);
– la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo professionale;
– il presidio delle elezioni dei suoi rappresentanti e le attività di amministrazione.
